Capo III

Art. 19

Commissione giudicatrice e valutazione finale

In vigore dal 1 mag 2015
1. Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attività didattiche di cui all' e della prova di esame di cui all', attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo. 2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all', comma 2, sinteticamente motivato. È dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente. 4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
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Commissione giudicatrice e valutazione finale (Art. 19 Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo