Art. 6
Dematerializzazione e conservazione degli assegni
In vigore dal 6 mar 2015
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonché dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attività nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell'attività di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonché i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui all' commi 2 e 3 sono conservate in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere l'utilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
Storico versioni
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