Art. 8
Entrata in vigore
In vigore dal 6 mar 2015
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.
3. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere adeguate modalità temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, , comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-03;205#art-8