Art. 4
Protesto e constatazione equivalente
In vigore dal 6 mar 2015
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.
Storico versioni
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