Art. 4

Protesto e constatazione equivalente

In vigore dal 6 mar 2015
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica. 3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento. 4. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica. 5. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-03;205#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protesto e constatazione equivalente (Art. 4 Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.) — Testo vigente | Portale Normativo