Art. 3
Tempi
In vigore dal 6 mar 2015
1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalità di cui all', comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Storico versioni
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