Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 mar 2015
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto l', comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito "Decreto legge", che prevede che con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplini le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
Vista la lett. b) dell', comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c), dell', comma 7 del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate dal presente regolamento;
Vista la lett. e), dell', comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell'8 marzo 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si è provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia sulla bozza di regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note n. 0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento di cui all', comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) "negoziatore": la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno è girato per l'incasso;
e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno;
f) "emittente": la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione;
g) "immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all', comma 1, lettera i-ter) del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 della legge assegni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-03;205#art-1