Art. 2
Presentazione in forma elettronica dell'assegno
In vigore dal 6 mar 2015
1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.
4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalità di cui al comma 2.
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