Titolo VI
Art. 11
Tirocinio
In vigore dal 14 ago 2014
1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all', comma 5, del presente decreto.
2. La durata dei tirocini è stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.
3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell', coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli.
4. Le attività di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto.
5. Durante le attività di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida del personale di cui al comma 5.
Storico versioni
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