Titolo IV

Art. 7

Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo

In vigore dal 14 ago 2014
1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, può suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento del giudizio di idoneità. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale. 5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso.
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Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo (Art. 7 Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo