Titolo VI
Art. 12
Commissioni giudicatrici degli esami finali
In vigore dal 14 ago 2014
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V.
2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie oggetto del programma.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo.
4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 35, comma 3, lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni
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