Titolo VI
Art. 13
Sessioni suppletive e straordinarie
In vigore dal 14 ago 2014
1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-06-11;107#art-13