Titolo III

Art. 6

Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo

In vigore dal 14 ago 2014
1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove previste all', comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono nominati vice revisori tecnici in prova. 4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso formata con le modalità di cui all', comma 3, del predetto decreto legislativo.
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