Titolo I
Art. 3
Programmi formativi
In vigore dal 14 ago 2014
1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione.
3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilità connesse all'esercizio della funzione.
5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonché presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attività del Laboratorio, come individuato dall' delle legge 30 giugno 2009, n. 85.
6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la possibilità di conseguire master di primo e secondo livello.
Storico versioni
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