Capo II

Art. 16

Procedure d'iscrizione semplificate

In vigore dal 7 set 2014
1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono: a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102. 2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie debitamente compilato; c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. 5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione. 6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime. 7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-16

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