Capo II
Art. 19
Sospensione
In vigore dal 7 set 2014
1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:
a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all', comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
2. La durata della sospensione non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.
4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-19