Capo II

Art. 19

Sospensione

In vigore dal 7 set 2014
1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente: a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione; b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all', comma 1; c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale. 2. La durata della sospensione non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi. 3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni. 4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente. 5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità.
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Sospensione (Art. 19 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.) — Testo vigente | Portale Normativo