Capo II
Art. 14
Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni
In vigore dal 7 set 2014
Trasmissione e protocollazione delle domande
e delle comunicazioni
1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-14