Capo II

Art. 12

Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

In vigore dal 7 set 2014
Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico 1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1. 3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico. 4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione; c) idoneità di cui all'. 5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. 6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.
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Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico (Art. 12 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.) — Testo vigente | Portale Normativo