Capo II
Art. 11
Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
In vigore dal 7 set 2014
Requisiti di idoneità tecnica
e di capacità finanziaria
1. I requisiti di idoneità tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
2. La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-11