Capo II

Art. 11

Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

In vigore dal 7 set 2014
Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria 1. I requisiti di idoneità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; c) in un'adeguata dotazione di personale; d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini. 2. La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari. 3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione. 4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
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Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria (Art. 11 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.) — Testo vigente | Portale Normativo