Capo I

Art. 6

Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali

In vigore dal 7 set 2014
Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali 1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti; b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste; c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione; d) effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione; e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta; f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo; g) rilasciano con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea i provvedimenti deliberati; h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio; i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all', la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo; l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all' in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.
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