Capo I
Art. 6
Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali
In vigore dal 7 set 2014
Attribuzioni delle Sezioni regionali
e provinciali
1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
d) effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
g) rilasciano con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all', la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all' in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-6