Capo I

Art. 4

Sezioni regionali e provinciali

In vigore dal 7 set 2014
1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è così composta: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purchè sia stata nominata la metà più uno dei componenti. 3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale. 5. Il segretario della sezione è preposto all'ufficio e ha la responsabilità del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attività della sezione in base alle direttive del presidente.
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