Capo I
Art. 1
Albo nazionale gestori ambientali
In vigore dal 7 set 2014
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall', comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall', comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall', comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
Adotta
il seguente regolamento:
Albo nazionale gestori ambientali
1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-1