Capo II

Art. 25

Pubblicazione dell'Albo

In vigore dal 7 set 2014
1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo. 2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti secondo le modalità di cui all', comma 2.
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Pubblicazione dell'Albo (Art. 25 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.) — Testo vigente | Portale Normativo