Capo II
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 7 set 2014
1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all', comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell', comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all', comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalità disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.
8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, è abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 giugno 2014
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3296
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-26