Capo II

Art. 23

Ricorsi al Comitato nazionale

In vigore dal 7 set 2014
1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all', comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso. 2. Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
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