Capo II

Art. 17

Garanzia finanziaria

In vigore dal 7 set 2014
1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all', comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attività di cui all', comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. 4. Le modalità di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli , con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
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Garanzia finanziaria (Art. 17 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.) — Testo vigente | Portale Normativo