Capo II
Art. 17
Garanzia finanziaria
In vigore dal 7 set 2014
1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all', comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attività di cui all', comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
4. Le modalità di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli , con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2014-06-03;120#art-17