Capo IV

Art. 20

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

In vigore dal 23 ott 2022
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è... liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è... liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

Note all'articolo

  • Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-20

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Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali (Art. 20 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo