Capo IV
Art. 22
Affari di valore superiore a euro 520.000,00
In vigore dal 23 ott 2022
1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-22