Art. 22 · Affari di valore superiore a euro 520.000,00
Capo IV

Art. 22

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Affari di valore superiore a euro 520.000,00

In vigore dal 23 ott 2022
1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-22