Capo IV
Art. 19
Parametri generali per la determinazione dei compensi
In vigore dal 23 ott 2022
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Note all'articolo
- Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-19