Capo III

Art. 16

Parte civile

In vigore dal 3 apr 2014
1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
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Parte civile (Art. 16 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo