Capo III

Art. 16

Parte civile

In vigore dal 3 apr 2014
1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-16

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