Capo IV

Art. 25

Incarico non portato a termine

In vigore dal 3 apr 2014
1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
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Incarico non portato a termine (Art. 25 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo