Capo IV
Art. 20
20 / 30Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali
In vigore dal 23 ott 2022
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è... liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è... liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
Note all'articolo
- Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-20