Art. 5
Ripartizione
In vigore dal 14 feb 2014
1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 2 e, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% al personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. È possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo previsto dall' qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
a) multidisciplinarità del progetto: nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici ivi compresi impianti - strutture - studi - prove;
b) accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
5. La ripartizione dell'incentivo per le attività di cui all'articolo 92, comma 6, del codice è operata, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
6. L'incentivo di cui al comma 5 è attribuito secondo la seguente ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% al personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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