Art. 8

Penalità per errori od omissioni progettuali

In vigore dal 14 feb 2014
1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale dell'Amministrazione, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo e ove già corrisposto, il dirigente di cui all', comma 1 procede al recupero. 2. L'incentivo in questione comunque è ridotto dal dirigente di cui all', comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, in misura proporzionale nel caso: a) di modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico; b) di lavori che non siano stati eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata redatta la progettazione. 3. Il dirigente di cui all', comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato.
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