Art. 3
Costituzione e accantonamento dell'incentivo
In vigore dal 14 feb 2014
1. Per i progetti di cui all', commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare:
a) per progetti di importo a base di gara fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
b) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;
c) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
d) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 ed euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,7%;
e) per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%.
2. La riduzione dell'incentivo di cui al comma 1 si applica alla parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre stabilite.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. Per ogni singolo atto di pianificazione di cui all', commi 4 e 5, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è determinato dal competente direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale e in relazione al grado di complessità dell'atto, fermo restando le determinazioni a livello centrale in sede di approvazione della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2013-10-11;161#art-3