Art. 1

Obiettivi e finalità

In vigore dal 14 feb 2014
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per beni e le attività culturali e successive modificazioni; Visto l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, ed inoltre la ripartizione del trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, «Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»; Considerata l'esigenza di rendere coerente la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale con la vigente normativa e, a tale scopo emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quest'ultimo decreto; Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione del predetto fondo; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n. DAGL 4.3.13.3/2013/12, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Obiettivi e finalità 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice. 2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi. 3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese l'assicurazione del personale dell'Amministrazione.
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