Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 14 feb 2014
1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, a livello preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinario e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni connesse a campagne diagnostiche e le redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e). 4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite da una percentuale della tariffa professionale, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli. 5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per l'attività di pianificazione di qualsiasi livello previsto da specifiche normative, in particolare per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, intendendosi per tale atto quello risultante da una attività a valenza territoriale, di norma costituita da tre elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, in una parte grafica e in una relazione descrittiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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