Art. 10

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

In vigore dal 14 feb 2014
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo: a) l'indicazione dei progetti e delle attività di pianificazione affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara e/o affidamento e l'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione; b) l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonché i nominativi dei destinatari; c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle attività di pianificazione svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'Amministrazione incaricato. 2. La relazione e gli elementi di conoscenza di cui al comma 1, sono resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2013-10-11;161#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo