Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 14 feb 2014
1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative risorse.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 2013
Il Ministro: Bray
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2013-10-11;161#art-11