Art. 11

Disposizioni finali

In vigore dal 14 feb 2014
1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative risorse. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 ottobre 2013 Il Ministro: Bray Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351
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Disposizioni finali (Art. 11 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo