Art. 7
Modalità di pagamento del contributo
In vigore dal 8 feb 2014
1. Il contributo di cui all' è versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo. La relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo. Per l'anno 2013 il contributo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo è versato sull'apposito capitolo 3531 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall', comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.
4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera c) e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all', comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-09-19;160#art-7