Art. 3
Modalità di tenuta dell'Albo
In vigore dal 8 feb 2014
1. L'Albo è tenuto con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento, previsti dagli del decreto legislativo.
2. L'Albo degli amministratori è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorità che ha attribuito l'incarico nonché della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.
3. L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in una area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'Albo.
4. Alla parte riservata dell'Albo è consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché al Direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.
5. L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'Albo.
Storico versioni
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