Art. 4
Iscrizione nell'Albo
In vigore dal 8 feb 2014
1. Nell'Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui all' del decreto legislativo nonché di onorabilità previsti nell' del medesimo decreto legislativo. Il responsabile dell'Albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, domanda di iscrizione nell'Albo ed i relativi allegati, compilata secondo il modello approvato, contenente:
a) specifica indicazione della sezione dell'Albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) specifica certificazione attestante l'Albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
c) certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza;
d) certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza;
e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità. Relativamente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, il soggetto è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante l'espletamento dell'attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l'incarico di svolgere la suddetta attività, nonché la data di assunzione dell'incarico di amministratore per società od aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attività svolte;
f) dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
g) attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall', comma 3, del decreto legislativo, e in particolare dei corsi previsti dall', comma 8, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei») e successive modificazioni;
h) indicazione della casella di posta elettronica certificata sulla quale saranno effettuate le comunicazioni;
i) attestazione del pagamento del contributo di cui all'.
3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), primo periodo, f) e g), può essere presentata ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. e), secondo periodo, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.
5. La domanda, sottoscritta con firma digitale è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-09-19;160#art-4