Art. 2
Tenuta e aggiornamento dell'Albo
In vigore dal 8 feb 2014
1. L'Albo è istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli del decreto legislativo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. L'Albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione esperti in gestione aziendale.
4. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-09-19;160#art-2