Art. 2

Tenuta e aggiornamento dell'Albo

In vigore dal 8 feb 2014
1. L'Albo è istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali. 2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli del decreto legislativo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. L'Albo è articolato in due sezioni: a) sezione ordinaria; b) sezione esperti in gestione aziendale. 4. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo. 5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-09-19;160#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo