Art. 5
Procedimento per l'iscrizione
In vigore dal 8 feb 2014
1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Albo.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. L'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.
4. Gli amministratori giudiziari sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorità giudiziaria ovvero dall'Agenzia, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi.
5. Gli amministratori giudiziari sono altresì tenuti a comunicare:
a) l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico;
b) la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti.
6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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