Art. 9

Comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 8 feb 2014
1. L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario comunica, con modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al responsabile dell'Albo l'eventuale revoca dell'incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dagli del decreto legislativo. Analoga comunicazione è effettuata dall'Agenzia nei casi in cui si avvalga dell'amministratore giudiziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-09-19;160#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo