Titolo II
Art. 7
Processo di produzione del CSS-Combustibile
In vigore dal 29 mar 2013
1. La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3.
2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili.
3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.
4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al presente comma è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-7