Titolo III

Art. 12

Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore

In vigore dal 29 mar 2013
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore 1. Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio dell'impianto di cui all', comma 1, lettere b) o c), avviene in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.
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Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore (Art. 12 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo