Art. 12 · Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore
Titolo III

Art. 12

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Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore

In vigore dal 29 mar 2013
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore 1. Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio dell'impianto di cui all', comma 1, lettere b) o c), avviene in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.
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Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-12