Titolo II

Art. 9

Sistema di gestione per la qualità

In vigore dal 29 mar 2013
1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle norme UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 2. Il sistema di gestione per la qualità riguarda: a) il rispetto degli del presente regolamento; b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonché le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del CSS-Combustibile; c) il rispetto della normativa in materia ambientale; d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità; e) la formazione del personale del produttore. 3. Il sistema di gestione per la qualità è certificato da un organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformità del sistema di gestione per la qualità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 è effettuato con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo