Titolo II
Art. 6
Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile
In vigore dal 29 mar 2013
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purchè non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2.
2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purchè non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-6